Fonte: Codice civile italiano
- CAPO III - Delle associazioni non riconosciute e
dei comitati. |
Art.
36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni
non riconosciute.
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni
non riconosciute come persone giuridiche sono regolati
dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella
persona di coloro ai quali, secondo questi accordi,
e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc.
Civ. 75, 78). |
Art.
37 Fondo comune.
I contributi degli associati e i beni acquistati con
questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.
Finche questa dura, i singoli associati non possono
chiedere la divisione del fondo comune, né
pretendere la quota in caso di recesso. |
Art.
38 Obbligazioni.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti
sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono
anche personalmente e solidalmente le persone che
hanno agito in nome e per conto dell'associazione
(Cod. Proc. Civ. 19). |
Art.
39 Comitati.
I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati
promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni,
mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle
disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle
leggi speciali. |
Art.
40 Responsabilità degli organizzatori.
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione
dei fondi raccolti sono responsabili personalmente
e solidalmente della conservazione dei fondi e della
loro destinazione allo scopo annunziato. |
Art.
41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza
in giudizio.
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità
giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente
e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori
sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona
del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75). |