Fonte: Codice
delle comunicazioni elettroniche. |
Art.
99 Installazione ed esercizio di reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso privato.
1. L’attività di installazione di reti
ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche
ad uso privato è libera ai sensi dell’articolo
3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente
Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative regolamentari amministrative che prevedano
un regime particolare per i cittadini o le imprese
di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo
spazio economico europeo, o che siano giustificate
da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato,
della protezione civile, della sanità pubblica
e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data
di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano
anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti
all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza
applichi, nelle materie disciplinate dal presente
Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane
salvo quanto previsto da trattati internazionali cui
l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L’attività di installazione ed esercizio
di reti o servizi di comunicazione elettronica ad
uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al
comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione
generale che consegue alla presentazione della dichiarazione
di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero
dal legale rappresentante della persona giuridica,
o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione
di installare o esercire una rete di comunicazione
elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce
denuncia di inizio attività. Il soggetto interessato
è abilitato ad iniziare la propria attività
a decorrere dall’avvenuta presentazione. Ai
sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero,
entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione
della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone,
se del caso, con provvedimento motivato da notificare
agli interessati entro il medesimo termine, il divieto
di prosecuzione dell’attività. Sono fatte
salve le disposizioni in materia di conferimento di
diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di
cui all’articolo 105, nonché la installazione,
per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione
elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in
più fondi dello stesso proprietario, possessore
o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito
dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà
del privato con altra comune, purché non connessi
alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
Parti dello stesso fondo o più fondi dello
stesso proprietario, possessore o detentore si considerano
contigui anche se separati, purché collegati
da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario,
che consentano il passaggio pedonale o di mezzi. |
Art.
101 Traffico ammesso.
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato
può utilizzare le reti di comunicazione elettronica
soltanto per trasmissioni riguardanti attività
di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico
per conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni
di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino
interrotte le normali comunicazioni, il Ministero
può affidare, per la durata dell'emergenza,
a titolari di autorizzazione generale ad uso privato,
lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero
stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso
ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca
di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi,
di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro
delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore
delle comunicazioni. |
Art.
102 Violazione degli obblighi.
1. Chiunque installa od esercisce una rete
di comunicazione elettronica ad uso privato, senza
aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza
da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione
elettronica ad uso privato, senza aver conseguito
l’autorizzazione generale, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a
3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso,
al pagamento di una somma pari ai contributi di cui
all’articolo 116, commisurati al periodo di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo
non inferiore all’anno.
4. L’effettuazione di servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato in difformità da
quanto indicato nel provvedimento di concessione del
diritto d’uso di frequenza è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a
5.000,00 euro.
5. L’effettuazione di servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato in difformità da
quanto previsto per le autorizzazioni generali è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione
commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti
al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti
a corrispondere una somma pari al contributo cui si
sono sottratti; tale somma non può essere inferiore
al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità
giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai
commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda a disattivare l’impianto ritenuto abusivo,
può procedere direttamente, a spese del possessore,
a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto
stesso.
8. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione
delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta
al Ministero. |
Art.
103 Sospensione – revoca – decadenza.
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti
dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei
contributi, previa diffida, l’autorizzazione
generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione
del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli
obblighi.
3. La decadenza dall’autorizzazione generale
è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti
previsti dal Codice. |
Art.
104 Attività soggette ad autorizzazione generale.
1. L’autorizzazione generale è
in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche
o del relativo esercizio di collegamenti di terra
e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza,
con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi,
mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione
elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate
e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto
dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano
bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse
bande e con protezione da interferenze provocate da
stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli
statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle
radiocomunicazioni; in particolare appartengono a
tale categoria le stazioni di radioamatore nonché
le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143,
comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di
debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale
è richiesta nel caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali a
tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto
dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature
in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e
rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti
a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina
della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature
in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane
ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature
per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita
umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole
imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni
nautiche nonché per collegamenti di servizio
fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature
in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per
ricerca persone;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature
in ausilio alle attività professionali sanitarie
ed alle attività direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature
per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso
da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti
alla raccomandazione della Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
(CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all’installazione
o esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al
di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti
necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici
derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche
delle apparecchiature sono definite a norma del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze. |
Art.
105 Libero uso.
1. Sono di libero uso le apparecchiature
che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza
alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza
con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti
alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali
rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito
del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma
5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito
del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma
5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni
non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina
– CB”, sempre che per queste ultime risultino
escluse la possibilità di chiamata selettiva
e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere
non intercettabili da terzi le notizie scambiate;
sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali
e trasmissione di programmi o comunicati destinati
alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo
l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui
all’articolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate
e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi
dell’articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche
da satellite, per i quali non sono previste assegnazione
di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi
destinati esclusivamente alla ricezione del servizio
di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche
delle apparecchiature sono definite a norma del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze. |
Art.
107 Autorizzazione generale.
1. Per conseguire un’autorizzazione generale
all’espletamento delle attività di cui
all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto
interessato è tenuto a presentare al Ministero
una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato
n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente
ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici
obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui
all’allegato n. 25, nonché il rispetto
delle norme di sicurezza, di protezione ambientale,
di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve
essere acclusa la domanda di concessione dei diritti
d’uso di frequenza, corredata dalla documentazione
seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare,
redatto in conformità alle normative tecniche
vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro
radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle
aree di copertura, alla potenza massima irradiata,
alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori;
il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è
elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn.
15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione
tecnica particolareggiata del sistema che si intende
gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche
delle stazioni radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al
tipo di servizio che si intende gestire, di cui si
propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste
per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali
va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252.
3. Il Ministero entro sei settimane dal ricevimento
della domanda completa di ogni elemento necessario,
provvede al conferimento del diritto d’uso delle
frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato
il quale ha titolo all’esercizio dell’autorizzazione
generale in concomitanza con l’intervenuta comunicazione.
Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta
impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi
internazionali applicabili al caso in specie relativamente
al coordinamento internazionale delle frequenze e
delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente
dello spettro radio, dall’autorizzazione generale
non discende al titolare alcun diritto individuale
di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività
di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), è
tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione
conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti
l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche
dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare,
ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi
quali quello del pagamento dei contributi di cui all’allegato
n. 25, nonché quello dell'osservanza delle
norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute
della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione
deve essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di
installazione ed esercizio di una rete di comunicazione
elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate
e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali
va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo
a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attività
di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal
quale decorre l'autorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi
e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale
di collaudo della stazione, se prescritto, richiede
al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene
luogo dell'autorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività
oggetto dell'autorizzazione generale non può
essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto
al rimborso del contributo versato per verifiche e
controlli.
9. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1,
lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto
a presentare una dichiarazione contenente le informazioni
di cui al modello riportato nell’allegato n.
18.
10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera
c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare
una dichiarazione contenente le informazioni di cui
al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione
della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate
dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è
effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle
coste marine, le stesse si impegnano ad installare,
a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche
un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella
gamma delle onde medie e ad assicurare l’ascolto
di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura
della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e
10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano
carenti rispetto agli elementi informativi da considerare
essenziali e ai dati di cui agli allegati previsti
dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre
trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni
stesse, le integrazioni necessarie, che l’interessato
è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla
richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le
integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda
al conferimento del diritto d’uso, revoca l’autorizzazione
generale. Il termine può essere prorogato dal
Ministero, per una sola volta, a richiesta dell’interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione
ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare
successivamente alla presentazione della dichiarazione,
deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale è
tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui
ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all’articolo
104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute
a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma,
previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro
sei settimane dalla presentazione della relativa istanza
da parte dei soggetti cedente e cessionario, può
comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la
sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in
capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle
condizioni di cui all’autorizzazione medesima.
Il termine è interrotto per una sola volta
se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione
ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono
al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. |
Art.
112 Validità.
1. Le autorizzazioni generali hanno validità
non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la
loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo
anno di validità.
2. L'interessato può indicare nella dichiarazione
un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel
comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta
giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le
modalità prescritte per le dichiarazioni dall’articolo
107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali
temporanee con validità inferiore all’anno.
Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi
di cui all’allegato n. 25 |
Art.
113 Dichiarazioni.
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma
1, tiene luogo della licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma
1 sia presentata da più soggetti, deve essere
designato tra questi il rappresentante abilitato a
tenere i rapporti con il Ministero. |
Art. 114 Requisiti.
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo
99, comma 1, non può conseguire l’autorizzazione
generale chi abbia riportato condanna per delitti
non colposi a pena restrittiva superiore a due anni
ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza
e di prevenzione finché durano gli effetti
dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
|
Art.
115 Obblighi.
1. Il titolare di autorizzazione generale è
tenuto, nel corso di validità del titolo, ad
ottemperare a norme adottate nell'interesse della
collettività o per l'adeguamento all'ordinamento
internazionale con specifico riguardo alla sostituzione
o all'adattamento delle apparecchiature nonché
al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale,
è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti
in materia di sicurezza, di salute della popolazione,
di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche
e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema
di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di
stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e
nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù,
l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente
il benestare di competenza dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza
aeronautici. |
Art.
116 Contributi
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali,
di cui all’articolo 107, sono riportati nell’allegato
n. 25. |
Art.
117 Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale è
tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari
all'accertamento della regolarità dello svolgimento
della relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà
di effettuare detti controlli e verifiche presso le
sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere
i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni
recate dal presente Titolo è svolto, ferme
restando le competenze degli organi di polizia, dagli
uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione
delle previste sanzioni amministrative. |
Art.
118 Rinuncia.
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione
generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente
dalla durata della validità del titolo. La
rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno
successivo. Le relative comunicazioni possono essere
consegnate anche direttamente all'ufficio competente
del Ministero. |
Art.
119 Requisiti delle apparecchiature.
1. Le apparecchiature impiegate per le attività
di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate
dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono
essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia
di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza
elettrica e di altri requisiti essenziali nonché
alle specifiche previste in materia di conformità
tecnica. |
Art.
120 Frequenze.
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi
al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. |
Art.
121 Bande collettive di frequenze.
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate
dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità
di funzionamento delle apparecchiature indicate negli
articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco
delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105. |
Art.
122 Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione
e interconnessione.
1. E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione
ed esercizio di reti di comunicazione elettronica
ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall’articolo
101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche
di comunicazione. E’ comunque necessario il
previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti
autorizzati siano titolari di diritti individuali
di uso delle frequenze.
2. E’ consentita l'interconnessione fra reti
di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi
di pubblica utilità inerenti alla sicurezza,
alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione
dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti,
oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati
e le attività di protezione civile e di difesa
dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza
della navigazione in ambito portuale. Le condizioni
per l'interconnessione sono valutate dal Ministero
al quale è presentata apposita domanda dalle
parti interessate, corredata dal relativo progetto
tecnico. |
Art.
122 Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione
e interconnessione.
1. E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione
ed esercizio di reti di comunicazione elettronica
ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall’articolo
101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche
di comunicazione. E’ comunque necessario il
previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti
autorizzati siano titolari di diritti individuali
di uso delle frequenze.
2. E’ consentita l'interconnessione fra reti
di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi
di pubblica utilità inerenti alla sicurezza,
alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione
dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti,
oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati
e le attività di protezione civile e di difesa
dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza
della navigazione in ambito portuale. Le condizioni
per l'interconnessione sono valutate dal Ministero
al quale è presentata apposita domanda dalle
parti interessate, corredata dal relativo progetto
tecnico. |
Art.
125 Licenze ed autorizzazioni preesistenti.
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali
preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato continuano ad essere valide
fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano
le disposizioni del presente Titolo. |
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